MATRIMONIALISTA
ESPERTO IN
SEPARAZIONI E DIVORZI

Studio LEGALE A PESCARA

DAY OFFICE su appuntamento
A ROMA MILANO NAPOLI BOLOGNA BARI

Da oltre venticinque anni l'avvocato Colalongo è impegnato nel settore del diritto di famiglia. Presta assistenza in separazioni e divorzi, come nello scioglimento di convivenze more uxorio, con lo specifico intento di giungere ad una rapida soluzione della crisi familiare e tutelare gli interessi dei figli coinvolti. Riceve su appuntamento nello studio di Pescara ed in day office, fuori regione, negli uffici dedicati, comunque garantendo massima riservatezza e decoro.

DIRITTO DI FAMIGLIA
Il diritto di famiglia comprende l’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari (coniuge, figlio, genitore, nonno, ecc.) ed i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia. Le relazioni che sorgono in tale ambito presentano caratteri del tutto particolari, poiché nella famiglia il diritto, più che tutelare esclusivamente l’interesse individuale dei singoli componenti, prende in considerazione l’interesse superiore dell’intero gruppo familiare, con particolare attenzione ai minori.
Diritto Minorile

La protezione dei soggetti più deboli nella crisi coniugale

 La legge regola la separazione dei coniugi, ossia la situazione temporanea che incide sui diritti e sui doveri che nascono con il matrimonio; in particolare sono disciplinati i tipi di separazione e le conseguenze familiari e patrimoniali nel periodo di sospensione degli effetti e di alcuni obblighi del rapporto matrimoniale, quali quelli di coabitazione e di fedeltà, in attesa della riconciliazione o del divorzio. Diversi sono gli istituti che entrano in gioco per la tutela dei soggetti più deboli:
  • l’affido dei figli, che definisce la ripartizione della responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non convivenza, causata dalla separazione dei genitori. Il nostro ordinamento predilige l’affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso un genitore e diritto di visita in capo all’altro;
  • l'assegno di mantenimento, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente più debole ed ai figli;
  • l'assegnazione della casa familiare, provvedimento adottato per assicurare ai figli ed al coniuge collocatario la conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio.
Si tratta di istituti che operano anche nei confronti delle coppie non sposate, in caso di interruzione di una convivenza more uxorio.

Separazioni e divorzio con negoziazione assistita

Con l’accordo di negoziazione assistita formalizzato e sottoscritto dinanzi all'avvocato, si garantisce assistenza legale alle coppie che intendono raggiungere una soluzione consensuale di separazione o divorzio, ovvero di modifica delle loro condizioni, senza ricorrere al Tribunale e senza dovere comparire personalmente in udienza.
La negoziazione assistita può applicarsi senza limitazioni anche in presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente sufficienti, incapaci o portatori di grave handicap. Tra i vantaggi, la tempistica e la flessibilità, completandosi l’iter di regola in un paio di mesi ed essendo sufficiente per la sottoscrizione dell’accordo anche un solo incontro congiunto in studio.

Ordine di protezione contro gli abusi familiari

È una misura cautelare che il Giudice può applicare, sia in sede penale, nel corso di indagini penali o di un procedimento penale, che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà.
Il Giudice, avvalendosi se necessario della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario, può ordinare a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della stessa, disporne l'allontanamento dalla casa familiare e prescrivergli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli; può disporre l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, oltre che di associazioni di sostegno ed accoglienza alle vittime di abusi e maltrattamenti; infine, può disporre il pagamento periodico di un assegno a favore dei conviventi che per effetto dei provvedimenti rimangano privi di mezzi adeguati, prescrivendo se necessario che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato.

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