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dei diritti dei MINORI
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I procedimenti minorili sono stati nel tempo protagonisti di un’ampia evoluzione giurisprudenziale e di attenzione del legislatore alle trasformazioni sociali della famiglia e all'affermarsi di una maggior sensibilità ai diritti del minore. L’avvocato Colalongo svolge da anni attività difensiva in campo dinanzi ai Tribunali per i Minorenni ed è iscritto negli elenchi speciali dei Difensori d’ufficio e dei Curatori del minore del Tribunale per i Minorenni d'Abruzzo. Ha maturato particolare consuetudine con le pratiche di affidamento dei minori e nell'ambito della tutela dei minori nel corso di separazioni e divorzi (consulta l'apposita sezione "Diritto di famiglia").
l Tribunali per i Minorenni in Italia sono 29. Sono presenti in ciascuna delle 26 Corti d'appello e delle 3 sezioni distaccate di Corte d'appello e hanno sede in tutti i capoluoghi di regione (eccetto Aosta) e in alcune altre città per le quali l'ufficio giudiziario minorile è apparso funzionale all'utenza (Brescia, Bolzano, Lecce, Catanzaro, Salerno, Messina, Catania, Caltanissetta, Sassari).
ll Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato per la sua composizione (decide con un collegio formato da 2 giudici professionali e 2 giudici onorari esperti in scienze umane) ed è competente per la materia civile, penale ed amministrativa.
In campo civile le sue competenze attengono alla protezione del minore in potenziali situazioni di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all'esercizio della potestà dei genitori, disporre l'affidamento del minore e dichiararne l'adozione; è poi competente nelle cause di affidamento dei figli contesi nati da un rapporto di convivenza. In campo amministrativo assume misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità di condotta, tenendo comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza. Mentre in campo penale giudica i ragazzi che hanno commesso reati da minorenni, anche se in concorso con maggiorenni.
Sulle impugnazioni decide la Sezione per i Minorenni della Corte d'Appello, con un collegio specializzato formato da 3 giudici professionali e 2 giudici onorari. I provvedimenti emessi dalle sezioni di Corte d'Appello sono ricorribili in Cassazione per motivi di legittimità, mentre il decreto di idoneità non è ricorribile in Cassazione.
Diritto Canonico

L’esercizio della responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale comprende quel complesso di diritti e di doveri che la legge riconosce ai genitori verso i figli minori, nel loro esclusivo interesse. In mancanza dei genitori ovvero in caso di loro decadenza, spetta al tutore che provvede alla cura della persona del minore e ne amministra i beni. Alla responsabilità dei genitori sono sottoposti tutti i figli minori non emancipati: i genitori si sostituiscono a loro esercitando i poteri finalizzati alla loro cura, educazione e formazione, nonché quelli di rappresentanza e gestione degli interessi economici di cui essi siano titolari. La responsabilità genitoriale deve essere esercitata dai genitori di comune accordo tra loro.
In caso di contrasto nell’esercizio della responsabilità genitoriale su questioni di particolare importanza, questo viene risolto dal Tribunale per i Minorenni, cui ciascuno dei genitori può ricorrere indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

La decadenza della responsabilità genitoriale

Nella pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale il “pregiudizio per il figlio” opera quale termine di riferimento: la normativa prevede, infatti, che il genitore che viola o trascura i doveri ovvero abusa dei poteri inerenti alla responsabilità genitoriale, con grave pregiudizio per il figlio, deve essere dichiarato decaduto dalla stessa. Il Giudice può anche arrivare a disporre l’allontanamento del genitore (o del convivente) abusante.
Così come può limitarsi a porre dei limiti all’esercizio della responsabilità genitoriale attivando l’intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia.
Legittimati a proporre ricorso sono l’altro genitore, i parenti ed il P.M.
La maggior parte dei Tribunali per i Minorenni procede alla nomina al minore di un Curatore speciale (o Avvocato del minore).
Il genitore dichiarato decaduto nella responsabilità genitoriale, quando siano venute meno le ragioni che ne avevano motivato la decadenza, e sempre che sia escluso “ogni pericolo e pregiudizio per il figlio”, può chiedere di essere reintegrato nel suo pieno ruolo genitoriale.

La declaratoria dello stato di adottabilità del minore

Un minore è adottabile quando viene accertata dal Tribunale per i Minorenni la sua situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Le situazioni di presunto stato di adottabilità di minori devono essere segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. La dichiarazione dello stato di adottabilità è pronunciata dal Tribunale per i Minorenni, con sentenza. Tale sentenza può essere impugnata dal Pubblico Ministero, dai genitori del minore e dai parenti entro il quarto grado davanti alla Corte d’Appello e in seguito, eventualmente, davanti alla Corte di Cassazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

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