CONSULENZA GRATUITA
per PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO
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L'avvocato Colalongo è iscritto negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, penale e di volontaria giurisdizione. Il primo incontro è gratuito e finalizzato a valutare la ammissibilità del Cliente al beneficio.
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Il patrocinio a spese dello Stato

Al fine di essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendersi, tutti i meno abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato che li assista a spese dello Stato, purché le pretese non risultino manifestamente infondate.
L’ammissione al beneficio vale nell’ambito del processo contenzioso (separarzioni giudiziali e divorzi) come nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, regolamentazione dei diritti dei figli minori, istanze al Giudice Tutelare, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio ha efficacia per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Detta disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo o dove lo stesso va promosso, ovvero dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare con ricorso in Cassazione, Consiglio di Stato o Corte dei Conti.
La domanda va presentata telematicamente tramite l'Avvocato, che dovrà autenticare la firma del richiedente ed allegarne la fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale, altresì indicando:
  • generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • autocertificazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda;
  • data della prossima udienza ed estremi della causa, ove già pendente;
  • generalità e residenza della controparte;
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenze tecniche, ecc. da allegare in copia). 

Requisiti di ammissibilità

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da considerare ai fini dell'ammissione è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità e nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. 
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Se la parte ammessa rimane soccombente, non può utilizzare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proporre impugnazione e deve avanzare una nuova istanza. Peraltro, il suddetto beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
In campo penale, l'istanza va rivolta direttamente al Giudice e la soglia di ammissibilità subisce una deroga, essendo previsto un aumento del limite di € 1.033,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.

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