Al fine di essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendersi, tutti i
meno abbienti
possono richiedere la nomina di un avvocato che li assista a spese dello Stato, purché le pretese non risultino manifestamente infondate.
L’ammissione al beneficio vale nell’ambito del processo contenzioso (separarzioni giudiziali e divorzi) come nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, regolamentazione dei diritti dei figli minori, istanze al Giudice Tutelare, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio ha efficacia per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Detta disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.